27 Aprile 2024
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Nuovo Statuto
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Atto costituivo e iscrizione registro

ART. 1- Costituzione
Viene costituita in Siena l'Associazione Traumi Cranio-Encefalici denominata Associazione Traumi Cranici Toscani (A.Tra.C.To), per l'assistenza e la riabilitazione di soggetti cerebrolesi.
Essa non ha fini di lucro e si propone di unificare le iniziative ed i contributi di quanti, con spirito di volontariato, intendono concorrere ad affrontare i problemi delle persone colpite e delle loro famiglie.
L'Associazione ha sede in via B. Renaldini n.1 - Taverne d'Arbia - Siena*.(Con delibera del 28/09/2000 è stata stabilita la nuova sede in via Sabotino, 15- Montevarchi - Arezzo).

ART. 2- Scopi
L'Associazione si propone attraverso l'attività gratuita dei Soci di:
a) Promuovere il recupero dei cerebrolesi favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, crescita personale e reinserimento sociale e lavorativo.
b) Promuovere lo sviluppo teorico- scientifico ed applicativo delle discipline inerenti la cura e la riabilitazione di tali soggetti.
c) Fornire supporto informativo, di assistenza e sostegno tecnico, psicologico, legislativo e legale ai soggetti ed alle loro famiglie.
d) Promuovere la ricerca costante finalizzata al mantenimento in vita, recupero cognitivo e funzionale per i pazienti in stato vegetativo persistente e permanente.
e) Acquisire ed aggiornare periodicamente dati statistici inerenti gli sviluppi delle patologie e casistiche a livello regionale, nazionale e internazionale.
f) Stimolare l'intervento pubblico, privato ed il volontariato, rivolto verso pazienti e famiglie in particolare stato di disagio ambientale e socio-economico.
g) Proporre il miglioramento delle dotazioni tecnico-strumentale dei Centri di rianimazione e di riabilitazione.
h) Organizzare corsi di preparazione specifica per volontari ospedalieri e domiciliari.
i) Istituire borse di studio per aggiornamento e ricerca indirizzate al personale tecnico sanitario interessato.
l) Patrocinare ed organizzare convegni, seminari e corsi di preparazione specifica attinenti a tematiche del soggetto neuroleso.
m) Curare la pubblicazione di materiale scientifico e divulgativo.
n) Promuovere attraverso i mezzi di informazione campagne preventive e di sensibilizzazione della patologia traumatica cranio-encefalica.
o) curare il reperimento di mezzi finanziari da destinare alle attività suddette.
p) stipulare e sottoscrivere convenzioni con Università Italiane e Straniere, Enti Pubblici e Privati ed altre istituzioni Nazionali ed Internazionali per il conseguimento dei punti suddetti.

ART. 3- Mezzi finanziari
I mezzi necessari alla vita dell'Associazione sono forniti da:
a) contributi annuali e saltuari, versati dai soci;
b) proventi derivati o derivanti da iniziative varie;
c) elargizioni, sovvenzioni, donazioni, lasciti di cittadini o di Enti Pubblici e Privati;
d) redditi patrimoniali.

ART. 4- Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da valori mobiliari e da tutti i beni mobili o immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo e verranno elencati nel Registro Generale d'Inventario; la natura di detti beni può essere modificata con il consenso della maggioranza dei membri dell'Assemblea.

ART. 5- Soci
Fanno parte dell'Associazione con gli stessi diritti e doveri le seguenti categorie di soci:
a) Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo e coloro che, pur non avendolo costituito all'inizio, abbiano l'attribuzione di tale qualità per deliberazione, a maggioranza assoluta del Consiglio, in relazione del particolare contributo da essi dato alla soluzione dei problemi concernenti i disabili;
b) Soci Sostenitori: sono le persone che versano più della quota stabilita per i Soci Ordinari. I diritti e doveri di questi sono gli stessi dei Soci Ordinari.
c) Soci Ordinari: sono le persone che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde per scioglimento dell'Associazione, per dimissioni o per decadenza.
E' competenza dell'Assemblea dei Soci Ordinari pronunziare la decadenza nei confronti dei Soci che mancano all'osservazione degli obblighi statutari o tengano un comportamento censurabile e dannoso all'Associazione o sono morosi nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.
Chiunque cessa di appartenere all'Associazione, per qualunque motivo, non ha diritto ad alcun rimborso o restituzione.
L'ammissione a Socio Ordinario è subordinata alla presentazione di una domanda controfirmata da due associati.
Il Presidente, al quale vanno indirizzate le domande, può rifiutare l'iscrizione; contro il rifiuto dell'iscrizione, l'escluso può proporre ricorso al Consiglio.

ART. 6- Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a) Assemblea dei Soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
d) Segretario
e) Comitato Tecnico-Scientifico
f) Collegio dei Revisori dei Conti
g) Collegio dei Probiviri

ART. 7- Assemblea dei Soci
L'Assemblea è composta da tutti i Soci che facciano parte dell'Associazione da almeno un anno.
I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvazione del bilancio, dei conti consuntivi e della relazione sulle attività sociali;
b) la deliberazione su eventuali modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
c) ratifica di altre deliberazioni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Probiviri.

ART. 8- Convocazione dell'Assemblea
Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, o quando almeno 1/3 un terzo dei Soci ne faccia domanda scritta e motivata.
L'avviso di convocazione deve essere spedito, salvo casi di particolare urgenza, ai singoli Soci non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno della medesima.
Il Presidente può consultare l'Assemblea anche per via postale.
Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono intervenuti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Trascorsa un'ora dall'adunanza si intende validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 9- Presidenza dell'Assemblea
La Presidenza della Assemblea è assunta di norma dal Presidente dell'Associazione o da persona da lui incaricata.
Nomina tra gli intervenuti un Segretario che redige il verbale della riunione e designa, sempre tra gli intervenuti, tre scrutatori i quali verificano i titoli legittimanti i Soci alla partecipazione e accettano la regolarità della adunanza e firmano con lui il Segretario il relativo verbale.

ART. 10- Votazione
Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale. Si adotterà invece lo scrutinio segreto quando si tratti di votare su argomenti riguardanti le persone.
Le deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate quando la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti.
Sono consentite due deleghe per persona.
Le variazioni statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.
Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti).

ART. 11- Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea. Esso si compone di un numero dispari di membri variabile da 5 (cinque) a 13 (tredici), stabilito dall'Assemblea che procede alla loro nomina, scelti tra i Soci.
Di esso fa parte di diritto i Presidente eletto dall'Assemblea.
La componente tecnica Del consiglio deve essere di norma in numero inferiore a quella espressione dei pazienti e delle famiglie.
I Consiglieri sono rieleggibili e cessano dalla loro carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia dei 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio.
In caso di dimissioni il Consiglio provvede a nominare un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato: la nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione successiva.
Il Consiglio è orano deliberante dell'Ente, suo compito è tracciare le linee pragmatiche dell'Associazione indicando, fra l'altro, le modalità di reperimento delle entrate e delle priorità di spesa.
Il Consiglio elegge nel suo seno, uno o più Vicepresidenti, un Tesoriere ed il Comitato Tecnico- Scientifico. Un Vicepresidente svolge il compito di Segretario del Consiglio medesimo e dell'Assemblea dei Soci.

ART. 12 - Presidenti Onorari
L'Assemblea può nominare con voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti, due Presidenti onorari dell'Associazione.
Dovrà trattarsi di persone autorevoli e particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione, potranno partecipare alle riunnioni del Consiglio con funzioni consuntive.

ART. 13- Convocazione del Consiglio
Il Consiglio si raduna su convocazione del Presidente non meno di quattro volte l'anno e ogni volta che egli lo ritenga opportuno.
In via straordinaria viene convocato se richiesto da almeno tre consiglieri.
la convocazione avviene mediante avviso personale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione salvo casi di urgenza .
I membri del Consiglilo che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza impedimento motorio o un motivo giustificato, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio su proposta del Presidente.

ART. 14- Sedute del Consiglio
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà più uno di tutti i membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese, salvo specifiche eccezioni, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
i verbali di Consiglio, redatti a cura del Segretario, vengono approvati dal Consiglio stesso nell'adunanza successiva, trascritti in apposito libro e firmati da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
In assenza del Vicepresidente Segretario le funzioni di Segretario vengono svolte dall'altro Vicepresidente, ove sussista o dal Consigliere più giovane d'età.

ART. 15- Presidente
Il Presidente eletto ogni quattro anni dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti contrattuali che amministrativi ed in giudizio.
Il Presidente può delegare al Segretario, ai Vicepresidenti o a persona indicata dal Consiglio nel suo seno, la rappresentanza dell'Associazione ed il potere di firma degli atti.

Compete al Presidente:
a) convocare l'Assemblea e presiederla;
b) convocare a norma dell'articolo 14 il Consiglio Direttivo e presiederne le riunioni;
c) vigilare sulla gestione finanziaria e redigere il bilancio consuntivo da sottoporre con la relazione al Consiglio e all'Assemblea;
d) nominare su proposta del Consiglio, un Vicepresidente con funzioni vicarie;
e) stipulare su mandato del Consiglio atti e convenzioni con Istituti ed Enti italiani ed esteri.
f) il Presidente o suo delegato può autonomamente assumersi impegni di spesa verso terzi, nell'interesse dell'Associazione, fino ad una spesa massima di un milione per ogni singolo impegno.

ART. 16- Sostituzione del Presidente
Le funzioni del Presidente, in ogni caso in cui questi non possa adempiervi, saranno esercitate dal Vicepresidente.
In ogni caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età fino alla prima riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'elezione di un nuovo Presidente.

ART. 17- Segretario
Il Vicepresidente Segretario eletto ogni quattro anni in seno al Consiglio Direttivo, ha il compito di dare esecuzione alle deliberazione del Consiglio.
Spetta comunque al Segretario:
a) tenere contatti con i Soci;
b) allestire e tenere aggiornato l'archivio dell'Associazione;
c) provvedere a che tutta l'attività dell'Associazione e le manifestazioni si svolgano secondo le tirettive di massima espresse dal Consiglio Direttivo.

ART. 18- Comitato Tecnico- Scientifico
Il Comitato Tecnico-scientifico è di nomina consiliare. I suoi membri possono essere Consiglieri, Soci e figure esterne all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo puo attivare più subcomitati tecnico-scientifici per l'approfondimento di specifiche tematiche determinandone il fine e la durata.
Sono compiti del Comitato esaminare e studiare quei problemi che gli verranno sottoposti dal Cmitato Direttivo e sottoporre al Consiglio Direttivo stesso le possibili soluzioni.
Ogni singolo componente del Comitato Tecnico-Scientifico potrà essere nominato o destituito in ogni momento in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga oppostuno; l'intero Comitato, comunque, scadrà unitamente al Consiglio Direttivo che lo nominano.

ART. 19- Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti, in numero di tre sono eletti ogni quattro anni d'Assemblea e sono coordinati dal più anziano di età.
Essi hanno il sompito di:
a) effettuare il controllo sulla gestione vinanziaria dell'Associazione;
b) conpiere periodici accertamenti sull'entità patrimoniale dell'Associazione e periodici riscontri di cassa;
c) esaminare, prima della loro presentazione al Consiglio dell'Assemblea, il bilancio consuntivo;
d) sottoporre all'Assemblea eventuali osservazioni sulla vestione vinanziaria dell'Associazione.

ART. 20- Collegio dei Probiviri
Il Colleglio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea ogni quattro anni ed ha il compito di esaminare tutte le controversie che possono accadere tra i Soci.

Disposizioni finali
ART. 21
L'anno sociale e l'esercizio, vanno dall' 1 gennaio al 31 dicembre.
L'Assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

ART. 22
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il consiglio Direttivo su proposta del Presidente fissa eventuali compensi e/o rimborsi spese a persone destinate ad incarichi di particolare rilievo ed impegno sia continuativo che saltuario.

ART. 23
Tutti i membri che ricoprono cariche elettive, sono rielegibili alla scadenza del loro mandato.

ART. 24
In caso di scoglimento dell’Associazione, il patrimonio disponibile dovrà essere destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, ad iniziative culturali e benefiche, ai sensi della legge 266/91.

ART. 25
L’Associazione può promuovere ed aderire ad iniziative in coordinamento con altre Associazioni o Enti qualora le finalità siano congrue agli scopi dell’Associazione.
L’Associazione può inoltre operare per favorire l’integrazione tra le varie componenti del volontatiato sociale.

ART. 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile integrate dalla normativa di cui alla citata legge 266/91.

NORMA TRANSITORIA
L’Associazione costituitasi in Siena il 29 novembre 1997, a nominato il Consiglio Direttivo e eletto gli Organi Statutari che resteranno in carica per svolgere i fini propri dell’Associazione fino alla prima convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci, da tenersi entro e non oltre due anni dalla data di costituzione, che provvederà alla rielezione degli Organi Statutari.




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